02.02.2021 Icon

L’errore grossolano non rende nulla la notifica

Secondo un’ordinanza della Corte di Cassazione, in caso di errore grossolano nell’indicazione nella notifica della data della successiva udienza, non si ha nullità della notifica stessa, se tale errore è facilmente riconoscibile usando l’ordinaria diligenza. Nella fattispecie, la Provincia di Napoli non si era presentata all’udienza, perché secondo quanto riportato nella notifica ricevuta, la data dell’udienza sarebbe stata precedente alla data della notifica (i.e. 14 gennaio 2010, anziché 14 gennaio 2011).

A seguito del ricorso proposto dalla Provincia napoletana, il Tribunale di Napoli ha ritenuto sufficiente questo errore per dichiarare nulla la notifica e dar torto all’attore, che si è visto sfumare il diritto al risarcimento del danno che invece gli era stato accordato di fronte al Giudice onorario, in prima decisione.

Ricorrendo fino alla suprema Corte, la sventurata che ha subito un danno, derivante dalla caduta accidentale in una buca, apertasi nel manto stradale, ha visto accogliere le proprie ragioni, basate su un solido e ricorrente orientamento della Corte (Cass. 27 agosto 2002, n. 12546; Cass. 19 maggio 2006; Cass. 30 marzo 2006; Cass. 22 maggio 2011, Cass. 22 giugno 2011, n. 13691, n. 7523; n. 11780; n. 13691; Cass. 14 marzo 2014, n. 6008; da ultimo Cass. 05 dicembre 2018, n. 21662). La Corte ha pertanto cassato la sentenza del Tribunale di Napoli e ha ordinato che venga instaurato un nuovo procedimento, presso il medesimo Tribunale, in diversa composizione, e che venga ridiscusso il ricorso e anche la decisione relativa alle spese della procedura.

Uno dei motivi fondanti di questa decisione della Corte è che, anche in base alle precedenti decisioni (Cass. 27 agosto 2002, n. 12546), la nullità della notifica non si può concretizzare ogni qualvolta l’errore, così grossolano nella sua intrinsecità, possa essere immediatamente riconoscibile. Nella fattispecie, la Cassazione evidenzia come l’indicazione della data dell’udienza, quando precedente alla data della notifica, sia da ritenersi palesemente errata e comporti il fatto che il soggetto citato in giudizio debba attivarsi per conoscere la data della stessa, verificandola grazie al numero di ruolo, se già presente, oppure prendendo contatti con il legale che ha predisposto la notifica.

In particolare, come nel nostro caso, di fronte ad un mero refuso, è preponderante l’idea che l’errore sia facilmente conoscibile e che non si possa ritenere nulla la notifica solo per un banale errore materiale, individuabile da chiunque utilizzi il minimo livello di diligenza ordinaria.

Prevale dunque il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c che impone un atteggiamento corretto delle parti e dei loro difensori, non indirizzato a sfruttare banali errori della controparte per non ridurre un processo in una futile schermaglia.

Cass., Sez. VI, Ord., 18 gennaio 2021, n. 709Filippo Bonici – f.bonici@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA