07.04.2017 Icon

L’errore del pedone non esclude la responsabilità del conducente

In base al costante indirizzo della Corte di Cassazione, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità.

È, infatti, pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, e neanche l’anomalia della sua condotta.
Occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall’altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e, dunque, il sinistro evitabile.

La Corte di Cassazione con sentenza n.8663/17 ha ricordato precedenti in cui si è affermato:

– “in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità – ragionevolmente prevedibile“;

– “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo“;

– “nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell’obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell’evento ma non esclude, di per sé, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento degli artt. 101 e 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, può essere esclusa solo se l’ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l’ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo, doveva considerarsi eccessiva“.

Alla luce di quanto sopra, nel caso specifico la Cassazione ha statuito la parziale colpevolezza di un conducente che ha travolto un pedone che, sceso dall’autobus, attraversava la strada repentinamente sbucando dalla parte anteriore dell’automezzo, il quale, quindi, parzialmente oscurava la visuale.

Cass., Sez. III, 04 aprile 2017,  n. 8663Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com

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