05.09.2013 Icon

Il precetto ai condomini morosi salva l’amministratore dalla “mala gestio” anche senza pignoramento

Cass., 2 settembre 2013, sez. VI, n. 20100Massima: “La mancata riscossione da parte dell’amministratore degli oneri condominiali dai condomini morosi è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto: che poi l’amministratore non abbia intrapreso la procedura esecutiva vera e propria, è scelta che può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sé un fatto di “mala gestio”. (leggi la sentenza per esteso)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha intenso sancire il principio secondo cui la notificazione dell’atto di precetto ai condomini morosi,  esonera l’amministratore di condominio dalla responsabilità di “mala gestio”, che nel caso concreto si configura nella mancata riscossione degli oneri condominiali.

Alla luce di quanto sopra, l’amministratore dunque, non può essere accusato di mala gestio, poiché la scelta di non intraprendere una procedura esecutiva vera e propria nei confronti dei condomini morosi, fase conseguente alla notificazione dell’intimazione al pagamento di quanto dovuto, può essere giustificata dall’incerta solvibilità dei destinatari.

Dunque quella che potrebbe apparire come “mala gestio” dell’amministratore concretizzatasi nella mancata riscossione degli oneri condominiali dai proprietari morosi, è appunto contraddetta dalla provata notificazione, a questi ultimi, degli atti di precetto.

 (Marianna Quinto – m.quinto@lascalaw.com)