Cass., 4 dicembre 2012, Sez. III, n. 21717
Massima: “Affinché il potere di impugnazione della parte non possa ritenersi consumato, la riproponibilità di una impugnazione (operando gli stessi principi per l’appello e per il ricorso per cassazione) della stessa specie, con un secondo atto, è condizionata: dal carattere sostitutivo del secondo atto rispetto al primo; dalla tempestività, nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata e, in mancanza, dalla data di notifica della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata; dalla mancata pronuncia sulla prima impugnazione, riferita al momento della proposizione della seconda; dall’esistenza di un vizio del primo atto, che il secondo intende sostituire; vizio che può essere: di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto-forma dell’atto; di carattere funzionale, per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per la instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice. ” (leggi la sentenza per esteso)
Con recente sentenza, n. 21717/2012 , la Corte di Cassazione ha statuito sulla riproponibilità di un secondo mezzo di gravame, alla luce del combinato disposto dell’art. 358 e 387c.p.c.
La Suprema Corte, ha riconosciuto come legittimo il secondo atto di appello proposto ,avente contenuto uguale al primo, che pur essendo stato notificato non era stato però iscritto al ruolo.
Tale atto, (ai sensi dell’art, 358 c.p.c. ), era stato infatti proposto, correttamente dalla parte, entro il termine breve di trenta giorni decorrenti dalla prima notifica dell’atto di appello, ciò in quanto non si era consumata l’impugnazione non essendoci stata la pronuncia di inammissibilità o improcedibilità in riferimento al primo atto.
Quanto sopra espresso dall’art. 358 c.p.c. in riferimento all’appello viene confermato dall’art. 387 c.p.c. in merito al ricorso in Cassazione, stabilendo che, il diritto di impugnare in Cassazione si consuma solo quando intervenga una pronuncia di improcedibilità o inammissibilità del ricorso, ritenendo che in mancanza o prima di tale declaratoria è possibile la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione di quello viziato, se non sono decorsi i termini di impugnazione.
Altro requisito fondamentale, affinchè il potere di impugnazione della parte non possa ritenersi consumato è dato dal carattere del vizio da sostituire che, secondo la pronuncia della Corte,può essere sia di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto –forma dell’atto, sia di carattere funzionale, per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per la instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice.
(Giovanna Di Mattei – g.dimattei@lascalaw.com)