La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato, nei confronti di tutte le parti che abbiano partecipato al processo, anche con riguardo all’accertamento, in fatto, della scopertura assicurativa del condannato. Ne consegue che il giudice civile successivamente adito per la liquidazione del danno dovrà necessariamente attenersi, anche con riguardo alla condanna generica pronunciata dal giudice penale nei confronti del responsabile civile, all’accertamento in fatto già compiuto dal suo predecessore.
Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza in commento.
Nel caso di specie, la controversia originava da un tragico incidente stradale in cui aveva drammaticamente perso la vita un padre di famiglia. Nel corso del processo penale, il Tribunale aveva accertato che il responsabile dell’incidente, al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa. Il Giudice penale, di conseguenza, aveva concluso il giudizio condannando l’imputato ed il responsabile civile (la società assicuratrice– anch’essa parte del processo), in solido tra loro, al “risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite”. A processo concluso, gli eredi convenivano in sede civile il responsabile civile e l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, per ottenere da questi ultimi il relativo risarcimento. In primo grado, così come innanzi alla Corte d’Appello, la difesa del Fondo di Garanzia sollevava eccezione in ordine alla scopertura assicurativa, affermando che non solo nel rapporto redatto sul luogo del sinistro, i verbalizzanti, dopo attenta lettura della data di scadenza assicurativa indicata sul contrassegno, avevano indicato che l’assicurazione era ancora in vigore alla data di verificazione del sinistro, ma che in ogni caso, la sentenza irrevocabile di condanna non avrebbe dovuto far stato tra le parti con riferimento al fatto della scopertura assicurativa, trattandosi non di un accertamento legato al “fatto ed alla sua illiceità”, ma di una mera valutazione giuridica, compiuta dal giudice penale, espressamente attinente ai soli “effetti civili della pronuncia”.
La questione, rigettata in entrambi i gradi, è stata sollevata innanzi alla Suprema Corte.
Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Cassazione ha dunque riconfermato, richiamandosi ad alcuni propri precedenti, che la sentenza del giudice penale che, accertando in ordine all’esistenza del reato, abbia anche pronunciato condanna definitiva anche nei confronti del responsabile civile, spiega effetto vincolante, nella successiva sede civile, “in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati“.
Per l’effetto, dal momento che l’accertamento relativo alla mancata copertura assicurativa configura in sede penale un tipico accertamento legato al “fatto”, costituendo il presupposto stesso della condanna generica del responsabile civile, la sentenza penale fa stato, anche ed espressamente, nei confronti di quest’ultimo, senza che questi possa più sollevare eccezioni in merito all’”an” della propria responsabilità risarcitoria.
Cass., Sez. III Civ., 11 dicembre 2018, ordinanza n. 31947Benedetta Minotti – b.minotti@lascalaw.com
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