Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Spoleto – nel corso di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo che vede quale parte opposta una società finanziaria cliente dello Studio -, ha ulteriormente confermato il principio secondo cui ai fini della concessione della provvisoria esecutività l’opposizione a decreto ingiuntivo non deve essere fondata su prova scritta o di pronta soluzione, prendendo posizione anche in tema di usura.
In particolare il magistrato ha ritenuto che “i profili di asserita usurarietà degli interessi applicati risultano, allo stato, insussistenti, in considerazione della non condivisibile interpretazione delle note pronunce di legittimità in materia e della sommatoria dei tassi di interessi convenzionali e di moratori adottate per lamentare il dedotto superamento del tasso soglia di riferimento”.
Pertanto, sulla scorta di quanto appena affermato, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevando altresì, che la società opposta ha adeguatamente fornito “la fonte negoziale dell’obbligazione di pagamento e puntualmente allegando l’inadempimento della controparte”.
Tribunale di Spoleto, 01 febbraio 2017 (leggi l’ordinanza)
Iliza Ugliano – i.ugliano@lascalaw.com
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