La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’impugnazione promossa da una società di leasing che in primo grado aveva visto revocare il decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dei canoni insoluti.
Il Tribunale aveva revocato il decreto ritenendo che il bene concesso in leasing, in seguito alla sua restituzione, fosse stato venduto ad un prezzo inferiore ai valori di mercato.
La società di leasing, assistita dal nostro studio, ha promosso appello formulando due motivi di impugnazione: (i) violazione del riparto dell’onere della prova e (ii) omessa valutazione delle prove documentali.
Con il primo motivo la società sosteneva di avere fornito piena prova circa la congruità del prezzo di vendita del bene poiché, in sede di opposizione, aveva contestato in maniera specifica le eccezioni sollevate dal debitore.
La società ricordava infatti che la contestazione circa il prezzo di vendita è sottoposta alle regole generali in materia dell’onere della prova, pertanto il debitore opponente era tenuto a fornire piena prova delle proprie contestazioni, mediante elementi idonei ad accertare che il corrispettivo applicato fosse inferiore alle quotazioni di mercato.
Con il secondo motivo la società sosteneva che il Tribunale avesse omesso di considerare le prove documentali offerte per confermare la congruità del prezzo di vendita: una perizia stragiudiziale ed i listini Eurotax.
La Corte d’Appello ha accolto il gravame accertando che la società concedente aveva assolto integralmente il proprio onere probatorio.
Infatti, in seguito alla contestazione del debitore, la società si era difesa in maniera specifica ed aveva depositato documenti sufficienti a confermare che il prezzo di vendita fosse in linea con i valori di mercato: “aveva invece prodotto, sin dalla sua costituzione in giudizio, la perizia di parte redatta dalla [omissis] e l’aveva richiamata nelle sue difese (doc.6), e che l’offerta di acquisto della [omissis] riportava quella quotazione di €53.000,00 di cui alla suddetta perizia tratta dal listino ufficiale Eurotax Blu ritenuta mancante (doc.7 fasc. monit.)”.
Inoltre, la Corte ha affermato che il debitore, in sede di appello, avrebbe dovuto contestare attivamente le istanze di riforma della sentenza, tuttavia quest’ultimo si era limitato a richiamare la sentenza di primo grado senza svolgere contestazioni specifiche: “Date tale risultanze, che non sono state minimamente contraddette o contestate dalla [omissis] né in comparsa di costituzione in questa sede né nella sua comparsa conclusionale essendosi la stessa limitata a condividere le motivazioni del primo Giudice come se l’appellante non avesse dedotto specifiche circostanze documentali per smentirle, deve ritenersi che l’opposta [omissis] avesse fornito proprio quei concreti elementi di giudizio ritenuti dal primo Giudice necessari per provare la congruità del prezzo di vendita dell’autocarro a terzi, in adesione alla giurisprudenza in materia dello stesso Tribunale di Bologna ampiamente citata dall’appellante”.
Corte d’App. Bologna, 12 giugno 2020, n. 1640
Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
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