Massima: “Il coniuge obbligato a versare l’assegno di divorzio non lo vedrà aumentare se, dopo la separazione, ha vinto al Superenalitto. Infatti, ai fini della determinazione del tenori di vita al quale va raggugliato l’assegno di divorzio, di deve avere riguardo adli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attivitò svolta durante il matrimonio ma esclude la possibilità di valutare i miglioramente che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità.” (Leggi la sentenza per esteso)
Il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento non lo vedrà aumentare se, dopo la separazione, ha vinto al superenalotto.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3914 del 12 marzo 2012, ha confermato l’importo dell’assegno in favore della ex moglie, senza far salire la misura del mantenimento per la supervincita dell’ex coniuge. La prima sezione civile del Supremo Collegio ha infatti ribadito che l’obbligo aumenta unicamente se le condizioni economiche sono mutate per uno sviluppo prevedibile dell’attività professionale del coniuge.
In sostanza, il principio generale applicato dai Supremi Giudici è il seguente: «ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio, ma esclude la possibilità di valutare i miglioramenti che scaturiscano da aventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili».
Da ciò deriva che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento imprevisto – quale, ad esempio, la vincita ad una lotteria – non dovrà tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
(Valeria Bano – v.bano@lascalaw.com)