Cass., sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 21184 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21184 ha stabilito che le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa quando attengono al comune interesse dei condividenti mentre, per quelle spese che siano conseguenza dell’ingiustificato comportamento della parte – secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito – valgono i principi generali sulla soccombenza delle stesse.
Il caso trae origine dal rigetto da parte del Tribunale di un’opposizione avverso i decreti di liquidazione dei compensi – posti integralmente a carico di una delle parti – spettanti al direttore ed all’esecutore dei lavoro nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata di sentenze di divisone ereditaria.
Avverso la predetta ordinanza di rigetto veniva proposto ricorso in cassazione dove si lamentava il mancato esame da parte del Tribunale della sentenza conclusiva del giudizio di divisione ereditaria che aveva dato luogo all’esecuzione e che aveva distribuito le spese necessarie per realizzare in concreto la divisione a carico di entrambe le parti in ragione delle rispettive quote.
La Corte di Cassazione sul punto ha precisato che per verificare la legittimità dei compensi operata dal giudice dell’esecuzione non si può prescindere dall’esame del contenuto del titolo esecutivo, del quale vanno verificate “la completezza e specificità sotto il profilo considerato e la conseguente legittimità dell’interpretazione adottata in sede di esecuzione”.
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello nonostante “lo stesso controricorrente, nell’esporre le proprie difese, ha dato conto dell’esistenza della suddetta sentenza, confermandone il contenuto, pur sostenendo l’irrilevanza del fatto … non ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, omettendo di dare conto di tale circostanza e decidendo la controversia in difformità all’accertamento circa le spese di cui alla citata sentenza”.
Il giudice dell’esecuzione, continuano i Giudici di Piazza Cavour non hanno rispettato i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle spese nell’ambito del giudizio di divisione, secondo i quali “le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte (Cass. 13 febbraio 2006 n. 3083)”.
Deriva che i compensi oggetto dei decreti di liquidazione trovano la loro origine nella necessità di provvedere in concreto alla divisione disposta giudizialmente nel reciproco interesse delle parti.
6 novembre 2015