25.03.2011 Icon

Le raccomandazioni di Consob in materia di redazione dei messaggi pubblicitari

La Consob ha pubblicato, il 24 marzo scorso, versione definitiva della comunicazione in materia di messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non-equity (per tale intendendosi i prodotti finanziari non rappresentativi di capitale diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Sono inclusi anche i prodotti finanziari emessi da banche quali i covered warrant ed i certificates).

La ratio della comunicazione è quella di fornire, a fronte di messaggi il cui contenuto non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore, indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni applicabili alla diffusione dei messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere l’acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari.
L’Autorità di Vigilanza, dopo avere richiamato la disciplina applicabile alla materia, fornisce indicazioni in ordine al contenuto dei messaggi pubblicitari, evidenzia comportamenti non conformi alle disposizioni vigenti e che potrebbero formare oggetto di interventi da parte della medesima.

In particolare, non appaiono in linea con la citata normativa i seguenti comportamenti:

1) l’utilizzo di espressioni che non siano pienamente conformi alle effettive caratteristiche dell’investimento come, ad esempio, l’utilizzo di termini quali “garantisce” o “assicura” o di espressioni quali “investimento semplice” o “investimento sicuro”;
2) il ricorso a locuzioni e termini che enfatizzino i vantaggi connessi con l’investimento omettendo o ridimensionando i rischi connessi indicando, ad esempio, il tasso cedolare senza specificare la sussistenza di un rischio di cambio ovvero senza menzionare la natura subordinata del titolo, oppure indicando come “certi” rendimenti potenzialmente aleatori, oppure omettendo di menzionare qualsiasi altro rischio potenzialmente idoneo a influire sensibilmente sul rendimento del titolo pubblicizzato;
3) l’utilizzo di modalità grafiche difformi per enfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi dell’investimento;
4) nel caso si pubblicizzino più tipologie di strumenti finanziari all’interno dello stesso messaggio, l’enfatizzazione dei vantaggi connessi all’investimento in solo alcune delle tipologie pubblicizzate ingenerando così nell’investitore la convinzione che quegli stessi vantaggi siano applicabili a tutti i titoli che costituiscono oggetto del messaggio promozionale;
5) l’evidenziazione, anche con diverse modalità grafiche, dei soli tassi cedolari massimi conseguibili quando la misura delle altre cedole è aleatoria o inferiore;
6) l’utilizzo di denominazioni che possano risultare imprecise e/o fuorvianti tali da indurre in errore gli investitori in merito alle principali caratteristiche del prodotto finanziario;
7) l’omessa indicazione, quando gli strumenti finanziari sono direttamente quotati sul mercato, della circostanza che il rendimento può variare nel tempo in funzione del prezzo di negoziazione sul mercato;
8) l’omessa indicazione che il prodotto pubblicizzato non è destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
9) nel caso si riporti il rendimento del titolo, l’omessa menzione che il rendimento è a scadenza e che lo stesso si configura al lordo o al netto di costi e/o oneri espliciti a carico dell’investitore;
10) l’inserimento di informazioni, espressioni o termini che possano contraddire o integrare le informazioni riportate nel prospetto.

(Caterina Alessia Dibitonto – c.dibitonto@lascalaw.com)