Cass., 5 agosto 2011, Sez. I, n. 17024
Massima: "Le donazioni ricevute dal coniuge avente diritto all'assegno dalla famiglia d'origine, prima della separazione, non danno diritto all'ex di ottenere una riduzione del mantenimento" (leggi la sentenza per esteso)
Con la recentissima sentenza del 5 agosto 2011, n. 17024, La Corte di Cassazione ha stabilito che le donazioni ricevute dal coniuge (avente diritto all’assegno di mantenimento) dalla famiglia di origine prima della separazione non danno diritto all’ex coniuge di ottenere una riduzione del mantenimento.
Con tale pronuncia, la Corte ha respinto il ricorso dell’ex marito, il quale aveva chiesto la riduzione dell’assegno per via di una ingente donazione in denaro ricevute dalla moglie molto prima della separazione. In particolare, l’uomo ha impugnato la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia, la quale, in adesione alla pronuncia di primo grado, ha negato il diritto di quest’ultimo ad ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento per via di una somma illo tempore donata dal padre alla moglie prima della separazione.
Su tale specifico motivo di ricorso, il Supremo Collegio si è così pronunciato: “per quanto riguarda la irrilevanza di tali elargizioni – largamente anteriori al giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio – a incidere sulla determinazione dell’assegno divorzile, deve ritenersi che lo specifico punto della motivazione costituisce un obiter dictum e, come tale, è insuscettibile di impugnazione”.
(Valeria Bano – v.bano@lascalaw.com)