Cass., 19 dicembre 2013, Sez. III, n. 28451 (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza oggetto di commento, ha riaffermato un principio di diritto oramai consolidato in giurisprudenza secondo il quale, all’errore sulle generalità del destinatario dell’atto, contenuto nella citazione e/o nella relata di notificazione, possono conseguire la prosecuzione del giudizio, ovvero la rinnovazione della citazione e della sua notificazione.
In specie, si determinerà la prosecuzione del giudizio nel caso in cui l’errore non abbia di fatto impedito il raggiungimento dello scopo a cui l’atto tendeva.
All’opposto, dovrà essere ordinata la rinnovazione della citazione e della sua notificazione nell’ipotesi in cui l’errore abbia determinato la nullità della citazione e della sua notificazione per aver reso assolutamente incerta l’individuazione della persona a cui l’atto era diretto.
Ed infatti, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, l’errore sulle generalità del destinatario, contenuto nell’atto di citazione e/o nella relata di notificazione importa un’ipotesi di nullità (e non inesistenza) dei due atti solo nel caso in cui l’errore stesso sia intrinsecamente tale da determinare in concreto la incertezza assoluta sul destinatario dell’atto medesimo.
In particolare, per stabilire se tale situazione d’incertezza assoluta davvero ricorra, è necessario che venga esaminato l’intero contesto dell’atto a cominciare dalla sua intestazione.
9 gennaio 2014
(Gabriella Cantafora – g.cantafora@lascalaw.com)