Cass., Sez. VI, 25 settembre 2015, n. 19114 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile -2, con ordinanza 9 luglio – 25 settembre 2015, n. 19114 ha ricordato che l’esercizio dell’azione di reintegrazione contro l’autore dello spoglio è consentito dall’art. 1168 c.c., secondo comma, cod. civ. anche al “detentore qualificato”, a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l’intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale.
Poiché la posizione “lato sensu” possessoria del detentore non ha un’estensione oggettiva pari a quella del possesso “stricto sensu“, tale da prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il fondamento, il giudice del merito, a fronte delle contestazioni dell’intimato, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, deve procedere all’accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che l’attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell’ambito della detenzione consentita da quel rapporto.
6 ottobre 2015
Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com