01.08.2013 Icon

L’azione cambiaria prescrittasi prima che quella causale sia avviata

Cass., 25 luglio 2013, Sez. I, n. 18076 (leggi la sentenza per esteso)

La sentenza in commento (Cass. 18076/2013) affronta la questione del coordinamento tra l’esercizio dell’azione causale da parte del portatore del titolo e le prescrizioni delle azioni cartolari nascenti dal titolo.

I giudici di legittimità, in conformità al precedente orientamento espresso con sentenza n. 15681/2011 e interpretando gli artt. 66, 3° co. e 94, 3° co. l. camb., hanno ritenuto che le azioni  cartolari dirette e di regresso spettanti al portatore del titolo possono essere esperite fin tanto che vi sia la disponibilità del titolo da azionare, e non sia decorso  il termine triennale o annuale di prescrizione.

Invece, le azioni cartolari dei giranti gli uni contro gli altri, possono essere esercitate soltanto ove paghino il titolo, oppure ove contro di essi sia stata esercitata azione di regresso. Tuttavia, anche in tal caso, è necessario tener conto del termine triennale di prescrizione previsto per l’azione cartolare spettante al portatore.

Pertanto, l’azione causale spettante al portatore del titolo, ex art. 66, 3° co. l. camb., dovrà essere respinta ove esperita trascorso il termine per l’azione cartolare diretta nei confronti dell’emittente, nonché quello per l’azione spettante al portatore contro i giranti.

(Carmela Precipe – c.prencipe@lascalaw.com)