03.06.2016 Icon

L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido?

Questa è la questione trattata dalla sentenza della Suprema Corte del 24 maggio 2016 n. 10710/16,  ove gli Ermellini hanno sancito che il patto tra creditore e debitore, con cui quest’ultimo conferisce al primo un assegno postdatato a garanzia di un futuro pagamento, è nullo nella sostanza e non solo con riferimento alla postdatazione.

Nel caso di specie, si trattava di un decreto ingiuntivo fondato su un accordo transattivo. A garanzia dell’adempimento dell’accordo, il debitore emetteva nei confronti del creditore  un assegno postdatato da riscuotersi in caso di mancato adempimento.

Il debitore proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto e rilevando che “l’emissione  di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1763/1933, con conseguente nullità del patto di garanzia”.

Il Tribunale di Palermo respingeva l’opposizione. In seguito al ricorso in appello, la Corte competente ritenendo che la postdatazione non renda nullo il titolo in sé ma solo il patto di post-datazione, respingeva le richieste dell’opponente.

Veniva così  proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché  basato sulla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’emissione di un assegno in bianco o postdatato – utilizzato a scopo di garanzia – è contrario alle norme imperative contenute nel r.d. del 21 dicembre 1933 n. 1736  e “da’ luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti”: di conseguenza, in relazione a tale assegno, deve ritenersi nullo il patto di garanzia in toto e valida la promessa di pagamento.

Cass., 24 maggio 2016, n. 10710Valentina Vitaliv.vitali@lascalaw.com