La sentenza n. 9709 emessa dal Tribunale di Milano, sezione imprese, in data 17 ottobre e pubblicata il successivo 25 ottobre 2017 è stata chiamata a decidere riguardo l’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lettera a), della Legge Fallimentare, per atti di distrazione posti in essere da un soggetto, amministratore in carica della società, nonché in qualità di amministratore di fatto della stessa per il periodo di inattività della società protrattosi fino alla dichiarazione di fallimento.
A tale ultimo riguardo, in particolare, il ruolo di amministratore di fatto è stato attribuito al convenuto per avere questi effettuato diversi prelievi di contante dai conti della società da tempo inattiva e per avere direttamente corrisposto gli stipendi dei lavoratori della società.
La sentenza in commento ha, poi, ribadito che la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore di s.r.l. (art. 2476 c.c.) consente alla società – che agisca per il risarcimento del danno – o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima (ai sensi dell’art. 146, comma 2, lettera a, della Legge Fallimentare), “di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività di impresa”.
Nel caso di specie, sono stati contestati al convenuto amministratore della fallita le seguenti gravi condotte:
- prelievi dai conti correnti della società (anche) per fini extra sociali e, comunque, non giustificati da costi e/o debiti della società;
- registrazione in contabilità di tali movimenti con la dicitura “prelevamento a fondo provvisorio” e contestuale iscrizione sul conto “crediti vari”.
Il Tribunale di Milano ha dunque ritenuto di condannare il convenuto sulla base delle prove documentali oltre che delle dichiarazioni aventi contenuto confessorio rese dal convenuto in audizione dinanzi lo stesso curatore e da quest’ultimo prodotte in atti.
Trib. Milano, Sez. Imprese, 17 ottobre 2019, n. 9709
Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com
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