E’ importante sapere che è addirittura fisiologico il fatto che un nuovo imprenditore, quando lascia il precedente lavoro da dipendente per avventurarsi in una nuova attività (questa volta imprenditoriale) cerchi di proporsi e promuoversi sul mercato acquisendo o cercando di acquisire anche clientela facente parte del pacchetto clienti dell’impresa presso cui aveva prestato la propria attività lavorativa (cfr., ad esempio, Cass. 12681/2007 e Cass. 14479/2002).
Se così fosse si andrebbe sostanzialmente a “tarpare le ali” del lavoratore il quale è libero di esprimere anche altrove le proprie capacità professionali, senza essere per forza sempre “dipendente” dell’impresa anche dopo aver deciso di avviare un’attività autonoma.
Ciò che infatti configura a tutti gli effetti l’illecito è il caso di chi, lasciando il vecchio incarico utilizzi dati ed informazioni acquisiti precedentemente ma che debbono considerarsi come riservati del concorrente. Per riservate si intende tutte quelle notizie, o dati non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda.
Per avere un’idea di cosa si intenda per riservati basti considerare che secondo la Corte di Cassazione (sentenza 3011/ 1991) “la fonte del successo imprenditoriale e del progresso di un economia di mercato sta nell’originalità delle iniziative economiche dei partecipanti, per cui può ritenersi che un’azienda, nel bene o nel male, nella, fase costitutiva come in quella operativa e di sviluppo, costituisce, nell’equilibrio e nella combinazione delle sue componenti, un’idea originale del suo imprenditore, che trova tutela normativa nella preclusione di attività parassitaria di terzi operanti sullo stesso mercato“).
Tale principio è stato richiamato anche dal Tribunale di Bologna con sentenza 1252 dell’11 aprile 2014, che fa una breve panoramica dell’orientamento tanto della Corte di Cassazione quanto del foro di Bologna a riguardo.