11.02.2020 Icon

L’accorto banchiere e il correntista sprovveduto: il “Banco” vince

La piena legittimità dell’operato dell’Istituto di Credito è stata confermata anche in presenza di una presunta fattispecie di phishing, laddove il Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Ambra Carla Tombesi, ha escluso la responsabilità della Banca in merito all’asserita mancata adozione di cautele atte a verificare l’identità dei contraenti di contratti di conto corrente stipulati on-line.

In ispecie il Magistrato, in forza dell’approfondita istruttoria svoltasi in corso di causa, ha accertato, da una parte, il consenso validamente prestato dai contraenti ad attribuire la concreta gestione dei conti correnti online alla società di investimento e, dall’altra parte, l’assoluta insussistenza di alcun profilo di responsabilità ascrivibile all’Istituto di Credito proprio a fronte della scelta gestoria operata dagli attori. Difatti, l’adito Giudicante ha ritenuto alquanto pretestuoso dolersi della mala gestio bancaria dei rapporti in questione, laddove gli stessi attori hanno ritenuto – e, si badi bene, anche per mero disinteresse – di sottoscrivere liberamente contratti di conto corrente, affinché fossero movimentati da soggetti terzi precludendosi ogni possibilità di controllo. Invero, l’Istituto di Credito accendeva i contratti di conto corrente mediante la compilazione di appositi format online cui seguivano una pluralità di adempimenti scrupolosamente condotti per il tramite di richieste identificative e controlli incrociati culminati, poi, nel riconoscimento dei clienti ai fini dell’antiriciclaggio; di contro, dalle allegazioni documentali, è emerso come gli attori consegnavano spontaneamente le credenziali di accesso al conto ad una società di investimento conferendo alla stessa ogni facoltà. Ragion per cui, la sentenza ivi indagata censura la contestata responsabilità della Banca a fronte di una presunta truffa realizzata in forza delle temerarie scelte dei correntisti.

La scarsa avvedutezza della condotta posta in essere dagli attori rileva, peraltro, anche sotto il profilo risarcitorio, per nulla integrato dalle circostanze di fatto addotte. Ciò in quanto, ad opinare del Giudice Meneghino: “gli attori avrebbero potuto evitare completamente il prodursi del danno semplicemente conservando la possibilità di verificare l’andamento dei conti correnti, conservando le credenziali necessarie per la visione dei propri estratti conto, come normale diligenza, oltre che le specifiche disposizioni contrattuali che governano i rapporti di conto corrente con la convenuta, avrebbero imposto”. Appare ictu oculi come la pronuncia ivi in commento censura la totale imprudenza posta in essere dal correntista ravvisando, a fortiori, il concorso colposo degli attori alla causazione del danno dagli stessi lamentato.

La presente pronuncia offre un importante spunto di riflessione laddove impone, senza ammettere eccezione alcuna, la sussistenza di un contegno diligente da attribuire al correntista che, in quanto titolare dei rapporti negoziali intrapresi con l’Istituto di Credito, conserva l’onere di agire con accuratezza e rigore, non potendo in difetto imputare la propria negligenza all’altra parte contrattuale. Laddove la Banca ha adottato tutte le cautele previste e congegnate per quella peculiare tipologia contrattuale, è alquanto implausibile addurre il mancato adempimento degli obblighi di buona condotta gravanti sull’Istituto di Credito: infatti è stata verificata l’identità dei contraenti, nonché appurato il consenso degli stessi all’esecuzione delle operazioni di pagamento, peraltro, mai contestate per l’intera durata del rapporto.

Contingenze ed omissioni ravvisate, senza margine di incertezza alcuna, dall’adito Giudicante, il quale ha dichiarato l’infondatezza delle domande actoree, rigettandole integralmente.

Trib. Milano, 07. gennaio 2020, n.67Diana Paola Franchetti – d.franchetti@lascalaw.com

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