02.09.2014 Icon

L’abuso del processo esecutivo

Tribunale di Siena, 14 novembre 2013, n. 597

Il caso in esame riguarda un’opposizione all’esecuzione mobiliare proposta da un’azienda vitivinicola contro la banca che procedeva a pignoramento sulla scorta del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca.

L’azienda vitivinicola sosteneva principalmente che i beni mobili pignorati erano relativamente impignorabili ai sensi dell’art. 515 c.p.c. e che era stata omessa la preliminare ricerca dei beni mobili pignorabili e spiegava exceptio doli generalis in quanto la scelta da parte della banca di pignorare beni mobili anziché gli immobili ipotecati ove anche non contrastante con l’art. 2911 c.c., era contrario al principio della buona fede.

La banca convenuta si costituiva in giudizio adducendo che le motivazioni di controparte erano infondate.

Il Tribunale, nel dispositivo della sentenza, ha evidenziato in generale le circostanze configuranti l’abuso del processo e, cioè, quando: (i) il creditore abbia fruito di un istituto processuale formalmente idoneo, regolare e lecito; (ii) le modalità risultino eccedenti rispetto alla ratio di tutela dell’istituto stesso; (iii) il creditore avrebbe potuto tutelare le proprie ragioni ricorrendo ad un altro istituto processuale o allo stesso ma con modalità diverse, cagionando un sacrificio minore all’interesse della controparte.

Venendo poi al caso di specie, il Tribunale decideva sulla scelta della banca (creditrice procedente) di procedere, seppur munita di capiente ipoteca, a un pignoramento mobiliare di beni aziendali vitali per la sopravvivenza dell’azienda, sulla base delle argomentazioni innanzi esposte.

Il primo comma dell’art. 515 c.p.c. contiene una fattispecie di impignorabilità relativa  ed assume un carattere di specialità in quanto introduce una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c.; va quindi rilevato che l’impignorabilità relativa alle cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo costituisce una regola che spicca per specialità rispetto al principio della suddetta responsabilità patrimoniale.  Da ultimo, il Tribunale sottolinea come l’art. 515 c.p.c. sia improntato alla conservazione dei valori aziendali che dai beni mobili traggono la loro linfa vitale.

Quanto poi all’art. 2911 c.c., il Tribunale precisava come costante Giurisprudenza ribadiva la validità del pignoramento dei beni mobili nel solo caso di contemporanea sottoposizione ad esecuzione anche dei beni gravati da pegno, evidenziando la natura sussidiaria del pignoramento dei beni mobili rispetto agli immobili ipotecati.

Posto ciò, il Tribunale statuiva la nullità del pignoramento in quanto la procedura mobiliare instaurata dalla banca era “affetta da abuso del processo esecutivo”.

2 settembre 2014(Valentina Giffoni – v.giffoni@lascalaw.com)