Cass., Sez. VI, n. 20478, 12 ottobre 2015
La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, chiamata a statuire sulla validità della comunicazione presso la sola Cancelleria di un’ordinanza interlocutoria di integrazione del contraddittorio, con ordinanza del 12.10.2015, tenuto conto dello stridente contrasto giurisprudenziale esistente in materia, ha rimesso gli atti al Primo Presidente.
La ragione, spiegano gli ermellini, risiede nella peculiarità della fattispecie e nel contrasto tutt’oggi vigente tra le stesse pronunce di legittimità.
Da un lato (Cass., ord. 15.05.2012, n. 7625), infatti, vi è l’orientamento che ritiene sufficiente “la sola comunicazione in cancelleria ad esclusione dei mezzi alternativi (posta elettronica o, in mancanza, telefax) previsti per le comunicazioni del cancelliere e le notificazioni tra avvocati”; mentre dall’altro, invece, vi è quello che “nega la validità della sola comunicazione in cancelleria sol che in ricorso sia stato indicato l’indirizzo di posta elettronica od il numero di fax (Cass., ord. 8.04.2015, n. 7032).”
Pertanto, conclude la Suprema Corte, appare opportuno rimettere la valutazione del superiore interesse ad “una statuizione monofilattica sulla questione della sussistenza o persistenza di una validità esclusiva della comunicazione presso la cancelleria della Corte degli atti interlocutori del giudizio di legittimità, o quanto meno delle ordinanze interlocutorie di ordine di integrazione del contraddittorio, in presenza di indicazione in ricorso del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica.”
Non resta che attendere.
26 ottobre 2015
Alessandra Palermo – a.palermo@lascalaw.com