21.11.2011 Icon

La tutela del diritto di controllo del socio non amministratore di S.r.l.

– di Enrico Civerra, in Le Società, n. 9/11, pag. 1014

L’autore commenta il contenuto e le possibili forme di tutela relativamente al diritto di controllo del socio non amministratore di S.r.l. di cui all’art. 2476 comma 2 c.c.

A riguardo, la norma citata sancisce espressamente che: “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione” e che il diritto citato spetta a ciascun socio indipendentemente dall’aliquota di capitale sociale posseduta.

Tale diritto di controllo contempla il diritto di avere notizie sugli “affari sociali” (precisando che la genericità della locuzione “affari sociali” non pare permettere limitazioni alle richieste del socio, salvo quelle contrarie a buona fede e al rispetto di clausole statutarie) che potranno essere dirette agli amministratori sia relativamente all’andamento generale dell’amministrazione sia con riferimento a particolari affari compiuti o che gli amministratori intendono compiere.
La norma di cui all’art. 2476 comma 2 c.c., consente altresì il diritto di “ispezione” avente ad oggetto sia le scritture contabili della società, sia ogni altro documento inerente la gestione sociale di questa.

Ne consegue pertanto che il diritto in questione attiene non solo i libri sociali di cui all’art. 2478 c.c., ma, in generale, tutti i libri della società  ivi comprese le scritture e i libri contabili, i documenti fiscali, oltre ad ogni altro documento attinente all’amministrazione quale, a titolo esemplificativo, la corrispondenza, i contratti, estratti conto ecc.

Sulle modalità di estrinsecazione di tale diritto, l’Autore ha analizzato se il diritto di ispezione potesse comprendere anche quello di estrarre copia dei documenti oggetto di consultazione arrivando alla conclusione, supportata da dottrina e giurisprudenza dominante, di ammettere anche tale possibilità. In particolare, si evince come dalla lettura dei repertori giurisprudenziali emergano massime sicuramente orientate a ritenere compreso nel diritto di ispezione anche quello “di estrarne copie o riprodurli con altri mezzi”.

Relativamente alla possibile inerzia della società circa le richieste manifestate dal socio, l’art. 2476 c.c. attribuisce a questi una posizione qualificabile come diritto soggettivo al quale corrisponde un dovere di comportamento a carico della società: “la facoltà di consultazione variamente prevista dal codice civile in relazione alle diverse tipologie sociali come vero e proprio diritto potestativo, legato alla qualità di socio, è quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulus” (Trib. Novara 21/12/2009). In merito, copiosa giurisprudenza ritiene infatti che "nel caso in cui l’esercizio di tale diritto, finalizzato alla tutela di una posizione soggettiva del singolo socio, venga impedito od ostacolato, il socio può fare ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c.”. Il rifiuto degli amministratori di dar corso alla richiesta del socio può infatti precludere al socio stesso l’esperimento dell’azione di responsabilità, dell’azione cautelare di revoca dell’amministratore ovvero quella di impugnazione del bilancio. Si ravvisa, quindi, come l’ingiustificato ritardo nel dar corso alle richieste del socio può concretamente realizzare il periculum in mora che l’art. 700 c.p.c. richiede per la concessione del provvedimento di urgenza.

(Sergio Chisari – s.chisari@lascalaw.com