Cass., 23 ottobre 2014, n. 22593
Con la sentenza n. 22593 del 23/10/2014 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’efficacia nei confronti dei terzi, della sentenza di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, con particolare riguardo al caso in cui il suddetto provvedimento non risulti trascritto così come invece previsto dall’art. 155 quater c.c. introdotto in seguito alla entrata in vigore della legge n. 547/2006.
Ebbene La Suprema Corte ha sposato l’orientamento previgente all’entrata in vigore della norma succitata, secondo cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente del bene, nel termine di nove anni dalla pronuncia, anche se non si è provveduto alla sua trascrizione; l’obbligatorietà della trascrizione della sentenza sorgerebbe, ai fini della sua efficacia nei riguardi dei “terzi” , solo dopo il decorso dei nove anni.
La ragione di siffatta decisione risiede nella data certa apposta al provvedimento giudiziale, che comporterebbe l’applicazione analogica dell’art 1599 cc II, in virtù del fatto che il diritto di assegnazione della casa coniugale è qualificato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza come diritto personale di godimento ancorchè atipico (Cass. Civ. 11883/2005, SS. UU. Cass. Civ. 11096/02, Cass. Civ.6192/2007) anzichè come un diritto reale di abitazione.
Alla luce di una siffatta pronuncia, occorre domandarsi quale sia la reale portata dell’art. 155 quater cc considerato che la norma espressamente prevede la trascrizione ex art 2643 cc e 2644 cc del provvedimento de quo ; l’intenzione del legislatore del 2006 era proprio quella di tutelare i “terzi” con un mezzo di pubblicità adeguato, quale appunto la trascrizione.
Ad un attenta analisi, infatti, le ragioni dei soggetti terzi risultano fortemente compromesse. Si pensi al creditore che dia corso ad un’esecuzione immobiliare, con tutti i costi che una siffatta procedura comporta e non solo in termini economici, per accorgersi soltanto dopo il deposito del documento peritale che l’immobile è stato assegnato al coniuge affidatario.
Il criterio dirimente dell’art. 2644 cc fondato sulla priorità della trascrizione, cui l’art. 155 quater cc rinvia, risulterebbe, ove applicato, di fondamentale importanza per la risoluzione dei conflitti tra coniuge assegnatario del godimento del bene e i “terzi”.
Si rileva che la pronuncia de quo della Suprema Corte è in linea con l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente.
Non è dato rinvenire, fino ad oggi, sentenze con orientamento opposto.
14 novembre 2014
Alberta Vettorel – a.vettorel@lascalaw.com