Il caso concreto oggetto della sentenza della Corte di Cassazione riguarda la scoperta, in un immobile dato in locazione, di una servitù di alcuni cavi elettrici posti ad una profondità inferiore a quella prescritta per legge. Questo vizio non appariva in alcun modo accertabile e riconoscibile dal conduttore al momento in cui entrò in possesso dell’immobile locato.
La presenza dei cavi poneva il conduttore in una oggettiva situazione di pericolo data la concreta possibilità di essere folgorato dagli stessi.
La gravità della situazione era tale da determinare l’assoluta inutilizzabilità dei locali, almeno fino a quando la proprietà non fosse intervenuta nella rimozione dei cavidotti, eliminando la situazione di grave pericolo in essere e futuro.
In ragione di ciò, il conduttore sospendeva il pagamento dei canoni di locazione.
La Cassazione con la sopra indicata sentenza dà ragione al conduttore affermando ancora una volta il consolidato principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene.
Cass., Sez. III, 3 maggio 2016, n. 8637 (leggi la sentenza)