Il credito del professionista va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento.
La Corte di Cassazione enuncia per la prima volta i principi di diritto relativi al rapporto tra l’art. 111 l.f. e l’istituto dell’accordo di ristrutturazione, analizzando preliminarmente la natura di quest’ultimo istituto.
L’accordo di ristrutturazione, afferma la Corte, è da considerarsi un istituto di diritto concorsuale a tutti gli effetti, per la disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato, disciplina che per molti aspetti presenta delle affinità con quella dei procedimenti concorsuali. Ciò a prescindere dalla collocazione che, in concreto, può assumere quale ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa.
Quanto al suo rapporto con l’art. 111 L.F., la Corte, richiamando alcune sentenze in tema di concordato preventivo, dichiara che il credito del professionista, sorto nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra tra i crediti sorti “ in funzione” della procedura. Pertanto, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, L.F., tale credito dovrà essere soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di tale collocamento, debba accertarsi a posteriori che le predette prestazioni siano state concretamente utili per la massa dei creditori in ragione dei risultati raggiunti.
Tale ricostruzione ha la finalità di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, tra le quali rientra, appunto, l’accordo di ristrutturazione.
Cass., Sez. III Civ., 25 gennaio 2018, n. 1895
Giulia Camilli – g.camilli@lascalaw.com
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