03.02.2013 Icon

La sentenza d’appello che confermi la sentenza di primo grado già esecutiva costituisce il titolo in forza del quale notificare l’atto di precetto

Cass. Civ., 7 febbraio 2013, Sez. III, n. 2955

Massima: Deve essere ribadito che la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l’efficacia di quella di primo grado confermata o riformata. (leggi la sentenza per esteso) 

La sentenza della Corte di Cassazione in commento ha stabilito il principio giuridico in forza del quale chi intende instaurare la procedura esecutiva dopo l’emissione della sentenza d’appello che conferma quella di primo grado già esecutiva deve notificare quale titolo esecutivo la sentenza d’appello e, nell’intimare il precetto deve indicare quale titolo giustificativo della pretesa esecutiva la sentenza d’appello.

La Suprema Corte giunge a tale conclusione sulla base del presupposto che la sentenza d’appello, ad eccezione dei casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell’appello, sostituisce la sentenza di primo grado sia in caso di riforma che in caso di conferma della stessa.

(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)