28.05.2012 Icon

La semplice omissione delle informazioni nella fase di negoziazione di strumenti finanziari non costituisce causa di annullamento dell’operazione stessa

Trib. Torino, 5 marzo 2012

Massima: “Nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento “la semplice omissione delle doverose informazioni, concretizzandosi in un mero silenzio, consente di annullare il contratto soltanto quando si inserisca in un comportamento più complesso, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a indurre in errore, mentre non costituisce causa invalidante la semplice inerzia della parte che si limiti a non contrastare la percezione che l’altro contraente abbia della realtà sia pure con riguardo a elementi salienti dell’accordo (cfr. Cass. 15.3.2005 n. 5549 e Cass. 20.4.2006 n.9253)” (leggi la sentenza per esteso)