Corte di Appello Venezia, 10 dicembre 2014 (leggi la sentenza)
L’argomento che si segnala ai lettori, compie un’interessante digressione sull’orientamento giurisprudenziale relativo il venir meno della procedura a seguito della rinuncia della domanda.
La Corte di Appello con sentenza del 10 dicembre 2014, si è pronunciata sulla legittimazione del pubblico ministero a proporre istanza di fallimento nell’ambito del procedimento di concordato preventivo, ovvero quando la stessa possa ritenersi sussistente.
Nello specifico la Suprema Corte, dopo aver rilevato che la rinuncia era intervenuta dopo l’ammissione ma certamente prima della votazione dei creditori – onde non è configurabile l’esistenza di un vincolo discendente dall’accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori – aveva affermato che “la legittimazione del pubblico ministero a proporre istanza di fallimento nell’ambito del procedimento di concordato preventivo”, poteva ritenersi sussistente solamente in presenza di una domanda di concordato ritenuta inammissibile (art. 162 L.F.), di una procedura di concordato preventivo revocata (art. 173 L.F.), non approvata (art. 179 L.F.) o non omologata (art. 180 L.F.).
Orbene nel caso in esame non si ravvisa, dunque, quel provvedimento di revoca del concordato preventivo (ovvero di inammissibilità) in esito al procedimento cui all’art. 173 L.F., che rappresenta il presupposto alla sussistenza del quale la legge correla il potere del PM di formulare la richiesta di fallimento in tale ipotesi.
La Corte, pertanto, si è espressa con la revoca della sentenza di fallimento e la condanna della curatela alle spese.
15 gennaio 2015
Valeria Sallemi – v.sallemi@lascalaw.com