Cass., 25 giugno 2014, n. 14337 (leggi la sentenza per esteso)
La Corte di Cassazione (sentenza 14337 del 25 giugno 2014) è nuovamente intervenuta sulla questione se possa essere devoluta in arbitri l’impugnazione del bilancio – potendosi considerare dunque la materia disponibile – oppure se, al contrario, la competenza sia del solo giudice ordinario.
Secondo la corte, premesso che la “disponibilità”, così come richiamata dall’art. 34 delDlgs 5/2003, deve intendersi riferita al solo diritto e non all’azione – essendo possibile infatti che i soci decadano dal diritto all’impugnativa approvando il bilancio relativo all’anno successivo – è indubbio che la chiarezza, veridicità e correttezza della situazione patrimoniale della società sia da considerarsi quale diritto indisponibile ed irrinunciabile, perché “fonte di cognizione per i terzi, anello di congiunzione fra le attività della compagine sociale e le esigenze ed aspettative del mercato e dei creditori”.
Esso dunque non si pone nel dominio esclusivo della società e nella piena disponibilità dei soci.
Il fatto che i soci possano decadere dal diritto ad impugnare un bilancio falso, infatti, è da intendersi una tutela posta dall’ordinamento con il solo scopo di dare certezza alle decisioni sociali.
Ciò non toglie, in ogni caso, che un bilancio falso – pur non essendo più impugnabile da parte del socio, per essere questi decaduto dal diritto a promuovere l’azione – possa fondare un’azione di responsabilità degli amministratori ovvero un azione ex art. 2409 c.c..
8 ottobre 2014
(Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com)