28.09.2012 Icon

La riforma della legge fallimentare: il contenuto del ricorso e i rapporti con il piano

Il novellato art. 161 l.f. consente al debitore di presentare il ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare  solo in un secondo momento la proposta rivolta ai creditori, il piano e la documentazione che dovrebbe essere altrimenti depositata con la domanda di concordato.

Tale forma di domanda è stata definita, dai primi commentatori, come “concordato in bianco” o “preconcordato” o, ancora, “concordato senza piano”.

Lo scopo di tale modifica – in linea con lo scopo dell’intera riforma – è quello di agevolare il ricorso allo strumento concordatario, venendo incontro alle difficoltà degli imprenditori in crisi che, nel tempo necessario per la predisposizione della documentazione da allegare al ricorso, non avrebbero beneficiato dei sistemi di protezione previsti con riguardo alle azioni esecutive dei creditori e all’eventuale iscrizioni di ipoteche giudiziali.

L’arco temporale che viene ora concesso all’imprenditore  può essere utilizzato non solo per predisporre la documentazione necessaria ma, ancor di più, per raggiungere con i creditori strategici eventuali accordi che possano facilitare il buon esito della procedura.

Il termine per integrare il ricorso  viene fissato dal giudice tra i 60 ed i 120 giorni prorogabile, per giustificato motivo, non oltre 60 giorni.

Nel caso in cui penda un’istanza di fallimento il termine è di soli 60 giorni prorogabile, sempre e solo per giustificati motivi, di altri 60 giorni qualora penda un’istanza di fallimento. Il Tribunale, anche in pendenza di una domanda di concordato in bianco, può comunque pronunciarsi sull’istanza di fallimento, nel caso in cui ritenga di respingerla.

Solo una volta che l’imprenditore abbia depositato la documentazione mancante, il Giudice potrà emettere il provvedimento di ammissione alla procedura concordataria: a tale conclusione giunge  la dottrina (cfr. Panzani) sulla scorta del disposto del comma 9 dell’art. 161 secondo il quale la domanda è inammissibile quando, nei due anni precedenti, il debitore abbia presentato altra domanda analoga cui non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Per quanto concerne, più analiticamente, la documentazione che può essere presentata nel successivo termine indicato dal giudice, si tratta di:

1)      il piano contenete la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

2)      la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore;

3)      lo stato analitico  ed estimativo delle e attività e l’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

4)      l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

5)      il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

6)      l’attestazione  dell’esperto.

Come è stato correttamente rilevato, il contenuto del ricorso  si riduce, ormai, a ben poca cosa atteso che questo non deve contenere neppure la descrizione dello stato in cui si trova l’impresa. Vero è che, in qualche modo, l’imprenditore deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivo e oggettivo per essere ammesso alla procedura concordataria e, quindi, nel ricorso dovranno essere forniti gli elementi che dimostrino: la natura imprenditoriale, lo stato di insolvenza il superamento dei cc.dd. livelli soglia.

Con riguardo ai bilanci, che, invece, devono necessariamente accompagnare il ricorso, il legislatore non ha indicato se tale obbligo riguarda solo le imprese tenute al deposito del bilancio o anche quelle costituite in forma di società di persone o in forma individuale. Pur ritenendo che al termine bilancio debba essere attribuita una valenza “tecnica” è ragionevole ritenere che anche all’imprenditore non tenuto alla redazione e al deposito del bilancio sia richiesto di depositare quanto meno una situazione contabile aggiornata.

Alla scadenza del termine assegnato dal Giudice per il deposito della documentazione, l’imprenditore potrà decidere se depositare, in alternativa alla proposta di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione: trattandosi di domande ben diverse, è evidente che le indicazioni contenute nel ricorso dovranno necessariamente essere generiche e suscettibili di modifiche, anche di rilievo.

(Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com)