05.10.2017 Icon

La revocabilità dell’atto di scissione parziale

L’operazione straordinaria di scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una newco beneficiaria – comportando il mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società -, è, sotto questo profilo, atto dispositivo e, per l’effetto, revocabile ai sensi dell’art. 2901 Cod. Civ.

È quanto si legge nella sentenza del 18 novembre 2016 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento delle istanze formulate da alcuni creditori della società scissa, ha dichiarato l’inefficacia nei loro confronti dell’assegnazione patrimoniale operata nell’ambito di una scissione parziale a favore di una newco beneficiaria.

I giudici, nel caso di specie, hanno infatti rilevato la sussistenza dei presupposti per il valido esperimento dell’azione ex art. 2901 Cod. Civ., posto che, tra l’altro, la società scissa nonché la beneficiaria (le cui compagini sociali era infatti le medesime) ben erano consapevoli della portata lesiva dell’atto dispositivo di assegnazione patrimoniale, dal momento che con la scissione venivano “trasferiti alla beneficiaria tutti gli immobili già di pertinenza della scissa (ovvero beni che, per loro natura, sono agevolmente individuabili e assoggettabili all’esecuzione forzata) e che medio tempore – i creditori avevano già adito l’autorità giudiziaria per far valere le loro legittime pretese ed era quindi ragionevole attendersi l’imminente formazione di titoli esecutivi a loro favore.

Si ritiene poi di interesse sottolineare quanto si legge in sentenza circa il rapporto tra i possibili rimedi esperibili.  A tal proposito, infatti, i giudici di merito colgono l’occasione per precisare come alla declaratoria giudiziale di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. non sia di ostacolo il divieto di pronunciare l’invalidità dell’atto di scissione, imposto al giudice dall’art. 2504-quater c.c, dal momento che “la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo […] non interferisce sula validità dell’atto di scissione, bensì in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 Cod. Civ.”.

Osservano poi come non sia parimenti di ostacolo l’esistenza dello strumento di tutela anticipata rappresentato dall’opposizione dei creditori alla scissione, ai sensi dell’art. 2503 Cod. Civ.

Al di là della diversa natura dei due rimedi (si pensi, per esempio, al fatto che l’azione revocatoria – diversamente dall’opposizione –  è esperibile anche da parte di coloro che hanno acquistato ragioni di credito nei confronti della scissa dopo l’iscrizione della delibera di scissione al Registro Imprese), in ogni caso, si deve rilevare che il rimedio ex art. 2503 Cod. Civ. ha carattere di specialità rispetto all’actio pauliana (che ha invece carattere generale) e che nessuna norma di diritto impedisce al creditore ovvero limita il suo diritto di avvalersi di entrambi i rimedi previsti a tutela delle sue ragioni.

Tribunale di Roma, 18 novembre 2016, n. 21610 (leggi la sentenza)

Giada Salvini – g.salvini@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA