14.05.2012 Icon

La responsabilità precontrattuale per la mancata assunzione

Cass., 25 gennaio 2012, Sez. Lav., n. 1051Massima: “La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ., che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, la quale si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'”iter” formativo del contratto, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e infine che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.” (leggi la sentenza per esteso)

In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cod. civ. in relazione alle trattative volte alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato.

Il caso trae origine dalla decisione di un lavoratore subordinato, dirigente del settore creditizio, di risolvere il proprio contratto di lavoro in conseguenza del ricevimento di un’offerta di impiego da parte di altra impresa. Nonostante le rassicurazioni circa l’imminente formalizzazione dell’incarico, la nuova impresa si limitava a proporre allo stesso un rapporto di collaborazione quale consulente.

Il ricorrente adiva il Tribunale di Roma e basava la propria domanda -volta ad ottenere  l’accertamento della responsabilità precontrattuale per la mancata assunzione- sulla scorrettezza della condotta dell’impresa, la quale prima aveva offerto un impiego e poi si era ingiustificatamente rifiutata di procedere all’assunzione.

Sia il giudizio di primo grado che il successivo giudizio di appello si concludevano con il rigetto delle pretese del lavoratore. In entrambi i casi, i giudici sostenevano che per aversi responsabilità precontrattuale è necessario che le parti abbiano discusso e concordato gli elementi essenziali del contratto, potendo solo in questo caso configurarsi un ragionevole affidamento sulla conclusione del medesimo.

La Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, ha affermato che la responsabilità precontrattuale per violazione dell’art.1337 cod. civ. presuppone che:

  • “tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione del contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto”;
  • “che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli”;
  • e infine “che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da giusto motivo”.

La Corte ha sostenuto che, nella specie, i giudici di merito non avevano valutato a che stadio fossero giunte le trattative e se il contratto si fosse concluso anche per fatti concludenti ed accoglieva, pertanto, il ricorso del lavoratore.

Giova peraltro ricordare – anche se il tema esula dalla pronuncia in esame- che il danno risarcibile nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale si limita al c.d. interesse negativo, vale a dire alle occasioni perse con altre controparti e ai danni emergenti (ad es. le spese sostenute).

In relazione alla quantificazione del risarcimento, la giurisprudenza afferma che sia possibile ricorrere al criterio equitativo sia quando manchi la prova del preciso ammontare del danno per l’impossibilità della parte di fornire congrui elementi sia quando il giudice non ritenga gli elementi forniti di sicura efficacia.

(Rosalia Gagliardo – r.gagliardo@lascalaw.com)