Con la recente sentenza n. 525 resa il 14 gennaio u.s. dalla Sezione III della Cassazione è stato statuito che la procura alle liti, allorquando sia stata rilasciata in calce alla citazione notificata nel primo grado di giudizio e contenga la specifica dizione “in ogni stato e grado del presente giudizio” abilita il difensore – nel caso specifico il patrocinatore del soggetto convenuto in primo grado, poi appellato – a proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.
In realtà il principio espresso nella massima non è particolarmente innovativo, in quanto già enunciato dalla Suprema Corte in precedenti decisioni (es. Cass. ex plur. n. 9463/2013; n. 17883/2011; n. 9921/2011; n. 1951072010), ma è stato solo ulteriormente avvalorato.
Invero, secondo la consolidata interpretazione della normativa processuale effettuata dalla Cassazione, diviene fondamentale dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e difesa che discendono dalla lettura dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ed è per tale ragione che il difensore dell’appellato potrà proporre il su menzionato appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia già stata apposta sulla citazione, ovvero ad uno degli altri atti previsti dall’art. 83 c.p.c., comma 3..
La natura dell’atto a mezzo del quale viene conferita la procura o, ancora, la sua collocazione formale, non costituiscono infatti elementi idonei a poter in qualche modo limitare la sfera dei poteri del difensore; ciò anche alla luce della circostanza che la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse dell’assistito e riferibili all’originario oggetto della causa gli viene attribuita non dalla volontà di colui il quale conferisce la procura alle liti – rappresentando tale conferimento semplicemente una designazione e non una attribuzione di poteri – ma direttamente dall’art. 84 c.p.c.
6 marzo 2014
(Giuliana Bano – g.bano@lascalaw.com)