06.07.2018 Icon

La notifica è efficace anche contro l’incapace

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, è valida la notifica di un atto ad un soggetto che si trova nello stato giuridico di incapacità naturale, a condizione che vi sia prova del fatto che il destinatario lo abbia effettivamente ricevuto.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, Sez. VI Civile – 3, con ordinanza n. 12658 del 23/05/2018.

Nel caso in esame, una società di riscossione notificava un’intimazione di pagamento a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Tale intimazione, veniva notificata al destinatario, il quale, al momento della notifica, si trovava in una condizione di incapacità naturale, in quanto ricoverato in ospedale a causa di una grave malattia.

Avverso tale intimazione, l’amministratore di sostegno, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al Giudice di pace, il quale dichiarava prescritto il diritto. La decisione veniva appellata dalla Società, ma senza successo, in quanto il Tribunale rigettava il ricorso.

Conseguentemente, la stessa Società, proponeva ricorso in Cassazione.

In particolare, la società rilevava che il Tribunale aveva dichiarato erroneamente prescritto il diritto azionato dalla stessa, in quanto la prescrizione è stata interrotta dal “preavviso di fermo” notificato al domicilio del debitore a mezzo raccomandata, come consentito dall’art. 2 del D.P.R. 602/1973. e che “l’avviso di ricevimento di tale raccomandata è stato sottoscritto da persona rinvenuta dal postino al domicilio del destinatario la quale, quindi, si doveva presumere ivi residente fino a querela di falso, a nulla rilevando che il suo nome e la sua firma non fossero leggibili”.

La S.C., riteneva fondato tale motivo sulla scorta della normativa di riferimento (D.P.R. 602/1973 e non dalla Legge 890/1982 ) secondo cui, non essendo previsto un obbligo di redazione della relazione di notificazione, la notifica è valida anche in mancanza delle generalità della persona cui l’atto viene consegnato.

La Suprema Corte, si sofferma poi su un altro motivo portato a fondamento del suddetto ricorso, secondo cui lo stato del soggetto incapace, avrebbe impedito il perfezionarsi dell’atto interruttivo della prescrizione, in quanto impossibilitato, senza sua colpa, a riceverlo.

Ciò posto, la Cassazione rileva che l’atto interruttivo della prescrizione è un atto unilaterale recettizio e, come tale, lo stesso produce i suoi effetti a prescindere dall’eventuale stato di incapacità naturale in cui versi il soggetto a cui è rivolto.

Sulla base di questi motivi, la Suprema Corte, cassa la sentenza con rinvio al Tribunale, affinché torni a giudicare l’appello applicando il principio di diritto suesposto, salvo sempre il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.

Tali norme, privilegiano il principio della certezza giuridica della conoscenza degli stessi da parte dei destinatari, indipendentemente dalla loro effettiva capacità di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza; per di più, l’incapacità del destinatario di un atto trova tutela, quando dalla notifica di quell’atto inizia a decorrere un termine il cui inutile spirare arrecherebbe un pregiudizio al destinatario.

Dalla notifica di un atto interruttivo della prescrizione, però, non decorre alcun termine per il destinatario, pertanto non vi è l’esigenza di tutelarlo contro il rischio di decadenze a lui non imputabili.

Cass., Sez. VI Civile – 3, 23 maggio 2018, ordinanza n. 12658Maria Chiara Frangella – m.frangella@lascalaw.com

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