20.06.2022 Icon

La notifica della cessione di credito: il punto di vista del Tribunale di Foggia

Il Tribunale di Foggia ha nuovamente chiarito il rapporto intercorrente tra normativa speciale e normativa codicistica in relazione alla notifica della cessione dei crediti.

In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro studio, l’opponente contestava che la creditrice non avesse adeguatamente provato la propria legittimazione attiva per non aver depositato, nel corso del procedimento, la Gazzetta Ufficiale attestante la notifica della cessione ex art. 58 TUB.

Adeguandosi alla giurisprudenza di merito ormai costante, il Tribunale di Foggia ha rigettato l’eccezione precisando, in primo luogo, che l’opposta aveva pienamente dimostrato la propria legittimazione attiva versando in atti i contratti di cessione dei crediti e i relativi elenchi dei crediti ceduti c.d. “annex” (cfr. da ultimo Cass. 22 febbraio 2022 n. 5857 sull’onere del successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione).

Quanto poi alla notifica della cessione, il Magistrato ha dapprima chiarito che la notificazione dell’intervenuta cessione al ceduto, l’accettazione dallo stesso, o la sua conoscenza, non hanno alcuna incidenza sul mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

La cessione del credito, infatti, è un contratto bilaterale e si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell’efficacia del consenso (art. 1376 c.c.).

Proseguendo, il Tribunale ha evidenziato che: “l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 285/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi (cfr. Cass. 5997/2006), e segnatamente dalla la notificazione della cessione che costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. III, 28.1.2014 n. 1770; Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2005 n. 20143 Vedi anche: Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004 n. 14610)” (cfr. Trib. Foggia, sent. 1373/2022).

La disciplina del Testo Unico Bancario (art. 58 TUB) non impedisce, pertanto, alla cessionaria di procedere alla notifica della cessione del credito ex artt. 1260 c.c. e seguenti e, dunque, a mezzo lettera raccomandata trasmessa al singolo debitore al ceduto.

D’altra parte, come pure precisato dal Magistrato foggiano, la notifica della cessione del credito resta atto a forma libera con la conseguenza che può essere effettuata “sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Trib. Foggia, sent. 1373/2022).

Trib. Foggia, 17 maggio 2022, n. 1372

Anna Vicinanza – a.vicinanza@lascalaw.com

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