Cass., 15 giugno 2012, Sez. VI, n. 9840
Massima: ” Se c’è contrasto fra dispositivo e motivazione sul punto delle spese processuali prevale senz’altro la seconda in quanto il primo esprime in forma riassuntiva la decisione. Ciò perché il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo, nel quale le spese processuali di secondo grado sono integralmente compensate tra le parti, non può che essere sciolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo. ” (leggi la sentenza per esteso)
E’ questa la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9840/12.
L’ordinanza de qua è stata resa relativamente al ricorso promosso da un danneggiato in un incidente stradale che aveva impugnato il capo della motivazione riguardante le spese processuali. A suo parere la motivazione a lui favorevole prevaleva sul dispositivo che aveva statuito la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Secondo la Cassazione, il dispositivo esprime la decisione in forma riassuntiva e, pertanto, il contrasto tra motivazione e dispositivo non può che risolversi con la prevalenza della motivazione sul dispositivo.
Osserva, infatti, la Corte che, nel caso di specie, sulla base di quanto sin qui premesso, il ricorso promosso dal danneggiato va accolto e, pertanto, le spese processuali di secondo grado non vanno integralmente compensate tra le parti come previsto nel dispositivo della sentenza contrastante con le motivazioni.
(Federica Martini – f.martini@lascalw.com)