09.09.2020 Icon

Quando la mediazione è necessaria

Il Giudice bolognese, nell’invitare le parti di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad incardinare il procedimento di mediazione, ha ritenuto di rammentare l’importanza di una risoluzione amichevole della controversia, in particolare laddove vi siano ben precisi elementi che ne suggeriscano il tentativo, così come indicato nel Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell’ambito dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015.

Gli elementi da prendere in considerazione sono:

– natura della causa e valore della stessa (da rapportare ai prevedibili e non trascurabili costi processuali);

– condotta anteriore al processo;

– posizione assunta dalle parti e documentazione prodotta;

– prevedibile non breve durata del processo;

– entità dei costi processuali attesi (e verosimilmente non proporzionati alla posta in gioco);

– possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra le rispettive posizioni, anche al fine di anticipare un sia pur parziale adempimento e, comunque, di evitare nuove spese processuali.

Il Giudice bolognese ha, altresì, evidenziato che nel caso sottoposto al suo esame – trattandosi di un giudizio promosso ex art. 645 c.p.c. – “l’omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell’opponente (attore in senso processuale), comporterà l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione”, aggiungendo che “in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle spese del giudizio si provvederà anche su spese e indennità del procedimento di mediazione, e sul compenso del difensore per l’assistenza prestata durante la procedura”.

Infine, il giudice adito ha sottolineato come la partecipazione personale delle parti, assistite dai difensori, al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell’art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione. Per tali motivi, il G.U. ha concluso invitando “caldamente le parti ad una soluzione amichevole”, avvisando nel contempo che la mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell’art. 116, 2° co., c.p.c..

Trib. Bologna, Ord., 22 maggio 2020Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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