Cass., 5 febbraio 2013, Sez. III, n. 2636 (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte nel caso di specie ha ribadito, uniformandosi ad un orientamento pressoché unanime, come il legislatore non abbia richiesto una forma particolare per effettuare la comunicazione di avvenuta cessione di un credito.
Per tale ragione, la stessa può essere eseguita anche a mezzo raccomandata, per la quale opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., a norma del quale la dichiarazione pervenuta al destinatario si reputa da quest’ultimo conosciuta, salvo che egli dimostri di essere stato nell’impossibilità, senza sua colpa, di averne notizia.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)