Cass., 14 giugno 2013, sez VI, n. 15045 (leggi la sentenza per esteso)
La modalità di determinazione della misura dell’indennità dovuta a fronte del sacrificio che l’espropriazione comporta, oggi, alla luce dell’ordinanza del 14 giugno 2013, n.15045 emessa dalla Corte di Cassazione viene determinata facendo riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene.
Viene infatti abrogata la precedente normativa di riferimento, art. 16, co. 1 D.L.gs.504 del 1992 ,che prevedeva in caso di espropriazione di un’area fabbricabile, la determinazione del valore espropriato in base alla dichiarazione ed ai valori determinati ai fini dell’ICI, ovvero la norma prevedeva una riduzione del valore del bene accertato rispetto a quello risultante dalla dichiarazione ICI.
La necessità di stabilire l’indennità sulla base del valore di mercato trova riscontro e sostegno nella pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 33872011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L.gs.504 del 1992, art.16 co. 1, in quanto “ritenuto incompatibile con il nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà di cui all’art.42 Cost., comma 3 e dell’art.1 del primo protocollo addizionale della CEDU, in virtù del quale l’indennità di espropriazione non può ignorare ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene,né può elidere un ragionevole legame con il valore di mercato: e ciò non soltanto nell’ipotesi di omessa dichiarazione / denuncia ICI, ma anche nel caso di dichiarazione / denuncia di valori irrisori,o di valori che potrebbero condurre comunque ad elidere il necessario vincolo di ragionevolezza e proporzionalità fra il comportamento tributario illecito e la sanzione.
(Giovanna Di Mattei – g.dimattei@lascalaw.com)