Tribunale di Cassino, ordinanza del 01.03.2017
E’ quanto di recente confermato dal Tribunale di Cassino, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza di ammissione mezzi, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un consumatore nei confronti di una delle società Clienti dello Studio.
Il Giudice, infatti, non ha ammesso la richiesta di CTU avanzata dall’opponente in sede di atto introduttivo del giudizio.
La ragione, ha spiegato, risiede nel fatto che “per giurisprudenza pacifica, anche di questo Tribunale, lo strumento invocato – che non è un mezzo di prova, e non è, quindi, ammissibile laddove, non sarebbe utile a supportare valutazioni di dati già acquisiti, bensì a determinare ex novo un importo, ovvero ad acquisire dati e/o documenti necessari, ma per niente specificati ed indicati, ovvero già desumibili dalla documentazione versata dalle parti”.
E, ciò, prosegue il Giudice in quanto “verte “solo teoriche contestazioni sulle condizioni applicate nella gestione/capitalizzazione degli interessi passivi, senza esplicare specifici errori/incongruenze o precisi punti di difformità dalle vigenti fonti pattizie/regolamentari, rispetto al globale andamento del rapporto, … non si prospetta né documenta, allo stato, una diversa e più corretta impostazione contabile del rapporto, con eventuale riconteggio alternativo del saldo passivo, e che la banca opposta ha puntualmente replicato in relazione ai parametri via via applicabili sugli interessi passivi e sui crediti seguiti nell’ammortamento”.
Sulla scorta delle predette considerazioni ha respinto la richiesta di C.T.U. contabile e, ritenuto che “la causa ben può essere decisa sulla base della documentazione prodotta ed ammessa, oltre che sulla base delle eccezioni e deduzioni argomentate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi”, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Alessandra Palermo – a.palermo@lascalaw.com
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