Tribunale di Monza, 10 giugno 2014 (leggi la sentenza)
Segnaliamo il decreto reso dal Tribunale di Monza in data 10 giugno 2014, il quale affronta la questione tuttora dibattuta inerente ai pagamenti, effettuati in costanza di concordato preventivo in bianco, relativi a contratti a prestazioni continuative stipulati anteriormente alla presentazione della domanda di concordato e con prestazioni svolte in parte prima ed in parte dopo la presentazione della domanda.
Il Tribunale di Monza, nel provvedimento in esame, ha ritenuto legittimi tali pagamenti, seppur maturati nel periodo di concordato con riserva, in quanto trattasi di “rapporti con scindibilità delle prestazioni o di rapporti di durata dai quali sorgono coppie di prestazioni di per sé isolabili sotto il profilo funzionale ed economico, con la conseguenza che il relativo pagamento deve essere considerato alla stregua di un atto di ordinaria amministrazione neppur soggetto a preventiva autorizzazione del Tribunale, posto che il relativo credito matura indubbiamente in pendenza della procedura”.
Secondo il Tribunale, infatti, diversamente ragionando si dovrebbe ritenere non congrua con l’istituto del concordato la stessa proseguibilità di tali rapporti, il che sarebbe in aperta contraddizione con la disciplina dettata dall’art. 169 bis l.f..
6 novembre 2014
Luca Bettinelli – l.bettinelli@lascalaw.com