Tribunale di Reggio Emilia, 03 Aprile 2014
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’opposizione a precetto che, seppure fondato su un atto emesso dal medesimo Tribunale, intimava il pagamento di una somma inferiore ad €. 5.000,00.
Il Giudice, infatti, ritenuto preliminarmente che ai sensi dell’art. 615 cpc la competenza della trattazione della questione appartenesse al Giudice “competente per materia o per valore” e considerato l’importo derivante dal titolo esecutivo ed azionato con l’atto di precetto, si è dichiarato incompetente per valore ed ha fissato la riassunzione del processo dinnanzi al Giudice di Pace condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che con l’opposizione proposta non è in discussione la modificazione delle condizioni di separazioni(la cui valutazione non spetta al giudice dell’opposizione adito) ma solo l’accertamento di un debito di pagamento per una somma inferiore a quella rientrante nella competenza del Giudice di Pace , essendo irrilevante che il titolo esecutivo sia un provvedimento giurisdizionale del Tribunale.
17 aprile 2014
(Matteo Mauro – m.mauro@lascalaw.com)