Cass., 20 novembre, Sez. III, n. 20315
Massima: “Qualora sia stata iscritta ipoteca in forza di una sentenza di primo grado e tale sentenza venga confermata in appello, la cassazione con rinvio della sentenza d’appello, non determinando alcun effetto sulla sentenza di primo grado, a norma dell’articolo 336, secondo comma, Cpc, non incide in alcun modo sulla legittimità del’iscrizione ipotecaria. Ne deriva che chi ha ottenuto la cassazione con rinvio non può introdurre, invocando l’articolo 389 Cpc, un giudizio inteso ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca e il risarcimento dei danni per la pretesa illegittimità dell’iscrizione e la relativa domanda dev’essere rigettata per inesistenza del diritto fatto valere” (leggi la sentenza per esteso)
Con la massima in commento, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, qualora il giudizio di legittimità disponga la cassazione con rinvio della sentenza al giudice di secondo grado, tale provvedimento non dia diritto alla cancellazione dell’ipoteca iscritta né al risarcimento degli danni eventualmente subiti.
Difatti, la sentenza d’appello è cassata con rinvio, ma non viene meno l’iscrizione ipotecaria disposta sull’immobile dalla sentenza di primo grado; ne consegue che l’interessato non possa introdurre un giudizio per ottenere la cancellazione del peso che grava sul bene e il risarcimento per l’asserita illegittimità dell’iscrizione.
La cassazione con rinvio della sentenza d’appello non priva di titolo l’iscrizione ipotecaria al punto da farla risultare iscritta imprudentemente, poiché non viene travolto il provvedimento formatosi in primo grado, in forza del quale è stato iscritto il gravame.
(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)