Cass., 28 maggio 2012, Sez. I, n. 8457/12
Massima: “Nel caso in cui nel conto corrente della società titolare del rapporto con la banca siano imputati importi per assegni circolari mai richiesti, richiesti in base a sottoscrizioni poi disconosciute dal legale rappresentante della società, con consegna dei titoli al dipendente dell’azienda da tempo in rapporti con l’istituto di credito in qualità di contabile, è necessario precisare che la necessità di una delega scritta della società al proprio impiegato non trova appiglio in alcuna previsione normativa o convenzionale e deve escludersi la responsabilità della banca ove la contraffazione delle sottoscrizioni del legale rappresentante fosse riconoscibile con l’uso della normale diligenza da parte del personale di sportello.” (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte, tramite un’importante sentenza, ha prima di tutto precisato che non è necessario il rilascio, da parte di un’azienda, di una delega scritta al proprio contabile per operare sul conto corrente, essendo sufficiente quella orale, stante l’assenza di una norma che stabilisca il contrario.
I giudici hanno, quindi, rigettato la domanda di risarcimento svolta nei confronti dell’istituto di credito, per aver quest’ultimo consentito al contabile di appropriarsi di denaro della correntista, falsificando la firma del legale rappresentante. La Corte ha, infatti, osservato che nel caso di specie, da un lato, la falsificazione non era affatto evidente, e, dall’altro lato, che la società non aveva mai contestato il contenuto degli estratti conto periodicamente ricevuti.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)