Cass., 8 maggio 2012, Sez. III, n. 6913
Massima: “Dopo che la cassetta di sicurezza custodita nel caveau della banca è stata svaligiata, risulta affetta da violazione di legge e vizio della motivazione la sentenza di merito che non dà ingresso alla domanda risarcitoria non motivando adeguatamente o affatto rispetto a una serie di fatti controversi e decisivi per il giudizio, emersi all’esito del procedimento penale, dovendosi infatti ritenere non condivisibile la scelta del giudice del merito, che non fa ricorso alla prova presuntiva, in considerazione della mancata prova dell’entità del danno, e che finisce pertanto per escludere del tutto l’esistenza stessa del pregiudizio, senza tener conto della regola secondo cui il danno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.” (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte, stravolgendo totalmente la decisione della giurisprudenza di merito, ha affermato che, in caso di cassetta di sicurezza svaligiata, qualora non sia noto con precisione il contenuto ma vi sia comunque una prova presuntiva, il danno deve essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)