Tribunale di Civitavecchia, 30 luglio 2015
Il Tribunale di Civitavecchia, con l’ordinanza in commento, rigetta l’istanza di estinzione anticipata ex art 164 bis disp att cpc della procedura esecutiva proposta dal debitore a causa dei numerosi ribassi del prezzo base d’asta ritenendo il valore dei beni è ancora tale da consentire il soddisfacimento dei creditori.
L’invocato art 164 bis disp att cpc, introdotto dal D.L. n. 132/2014 (convertito in legge 10.11.2014 n. 162) stabilisce che “ quando risulta non più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, della probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
La ratio della norma è quella di soddisfare esigenze di economia processuale evitando la prosecuzione di procedure per le quali si presume che la vendita dei beni non consentirà di ottenere nessun ricavato e avrà costi superiori alle previsioni di realizzo.
L’ orientamento giurisprudenziale, abbracciato anche dal Tribunale di Civitavecchia, ritiene che la suddetta norma imponga al Giudice dell’esecuzione di operare una valutazione tra gli oneri della procedura e il ricavato della vendita allo scopo di verificare che quanto ricavato, dedotte le spese, consenta un “ragionevole” soddisfacimento delle pretese dei creditori.
L’art 164 bis disp att cpc non trova, pertanto, applicazione in tutti quei casi in cui, nonostante il prezzo base d’asta abbia subito numerosi ribassi, il valore dei beni è ancora tale da consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori (Trib. Di Palermo , ord 26/03/2015).
A nulla rileva se il prezzo base d’asta raggiunto, a seguito dei numerosi ribassi, sia inferiore al prezzo di mercato, poiché questo parametro nell’esecuzione forzata non viene tenuto in considerazione poiché il bene viene già messo in vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato.
11 settembre 2015
Sara Rovigo – s.rovigo@lascalaw.com