ABF Roma, 20 luglio 2015
Con decisione del 20.07.2015, il Collegio di Roma, chiamato a pronunciarsi in tema di usurarietà degli interessi applicati ad un contratto di prestito al consumo contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nell’ottobre 2009, ha escluso il superamento del tasso soglia rigettando il ricorso.
La ragione, ha spiegato l’A.B.F., risiede nel fatto che l’Intermediario, nel determinare il tasso effettivo globale, si è attenuto alle Istruzioni della Banca d’Italia anteriori alla riforma del 2009, nel cui calcolo “restano esclusi gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente”.
A questo riguardo, il Collegio di Roma ha precisato che, “Le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (n. 108/1996) emanate dalla Banca d’Italia prevedono che, “fino al 31 dicembre 2009”, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.”
Ragion per cui, nel caso che ci occupa, “in base alla documentazione in atti, il TEG del finanziamento, calcolato in conformità con i criteri di determinazione sanciti nelle Istruzioni della Banca d’Itali, risultava, al momento della stipula, pari a 13,42 per cento, laddove il tasso soglia dell’usura relativo al trimestre in cui è stato stipulato il prestito (4° trimestre 2009) era del 13,77 per cento.”
Ne consegue che gli unici parametri di riferimento per le banche e gli intermediari finanziari, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, debbano essere i criteri indicati dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Alla luce della suesposte considerazioni, l’Arbitro Bancario Finanziario ha quindi concluso che, anche nel caso sottoposto, “non è stato superato il limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma, del codice penale e dall’art. 2, della legge n. 108 del 1996, restando così inapplicabile l’art. 1815, 2° comma, del codice civile che è stato invocato dal ricorrente”.
23 novembre 2015