14.07.2016 Icon

Istanza di verificazione: la produzione degli originali in appello non confligge con il divieto dei nova

“Non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”.

Questa, in estrema sintesi, è la conclusione alla quale è giunta la Suprema Corte nella sentenza n. 1366/2016.

La Corte di Cassazione si pronuncia, dunque, nuovamente sul tema della produzione di nuovi documenti in appello, materia oggetto di numerose sentenze alla luce della riforma del 2012, nonché sull’istanza di verificazione ex art. 216.

Nel caso di specie, su ricorso di un Istituto di credito romano, il Tribunale capitolino ingiungeva a parte debitrice ed ai suoi molteplici fideiussori il pagamento di un’ingente somma di denaro, dovuta alla banca creditrice a vario titolo. Avverso al suddetto provvedimento, veniva proposta opposizione e, in particolare, veniva disconosciuta la propria sottoscrizione, da uno degli ingiunti, alla lettera di fideiussione prodotta dalla Banca.

Contestualmente al disconoscimento della firma, l’Istituto di credito – costituitosi ritualmente – formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., senza però produrre tempestivamente i documenti in originale, risultando quindi soccombente sia in primo grado, che in sede di appello, ove la Corte, respingendo il gravame, sosteneva che “la produzione degli originali, offerta dalla banca, era ormai preclusa, in grado di appello, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civile”. Tutto ciò premesso, la banca decideva di ricorrere in Cassazione.

Il motivo dedotto dall’istituto di credito era uno soltanto, ossia la violazione dell’art. 216 c.p.c. e, di conseguenza, la motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di verificazione. La Suprema Corte, come già anticipato in premessa, ha ritenuto fondato il motivo.

In primo luogo, va sottolineato come il Giudice di legittimità abbia ritenuto corretti i principi di diritto enunciati dalla Corte territoriale, ovvero sia l’impossibilità di svolgere il subprocedimento di verificazione sulla base di una semplice copia e l’inammissibilità di nuove prove, seppur documentali in appello.

Tuttavia, in secondo luogo – ribaltando la statuizione del precedente giudizio – ha ritenuto che la produzione dell’originale di un documento già presente in copia agli atti non sia confliggente con il principio del divieto dei nova in appello, ma debba piuttosto venir considerata una regolarizzazione formale di una produzione pregressa e, dunque, ammissibile.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza di appello, rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

Romano Anellir.anelli@lascalaw.com