Si segnala ai Lettori di Iusletter una recente sentenza del Tribunale Monza, del 4 febbraio 2013, Pres. est. Alida Paluchowski, nella quale si afferma che nel nuovo procedimento prefallimentare, il creditore deve dimostrare, prima di tutto, la propria legittimazione ovvero la titolarità di una pretesa incontestata o portata da un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, e, poi, l’insolvenza del debitore che abbia le caratteristiche dimensionali per essere sottoposto a fallimento. Di talchè laddove la pretesa creditoria dedotta con l’istanza non sia assistita da titolo esecutivo e risulti contestata, la legittimazione dell’asserito creditore risulta incerta e l’istanza deve essere rigettata.
Nella medesima sentenza si legge che l’esistenza di una perdita di bilancio non rappresenta ex sé elementi rivelatore dell’insolvenza, potendo essere bilanciata da riserve legali e capitale sociale idonee a garantire l’equilibrio per il proseguimento dell’attività di impresa.
Se, con riguardo al secondo tema – quello relativo alla possibilità di desumere lo stato di insolvenza dall’esame dei bilanci – si concorda con l’affermazione secondo la quale può non essere sufficiente una mera perdita di bilancio, con riguardo alla necessità che il credito in forza del quale si agisce debba essere consacrato in un titolo esecutivo, non possono non esprimersi alcune perplessità anche alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass. 1521/2013).
Sull’evoluzione della giurisprudenza monzese , e su eventuali influssi che questa avrà sui giudici meneghini, terremo naturalmente informati i nostri Lettori.
23 febbraio 2015
Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com