Cass., Sez. II, 19 novembre 2015, n. 23670 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza del 19 novembre 2015, n. 23670 ha ribadito l’orientamento secondo cui una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute.
Una siffatta vendita, infatti, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’articolo 2744 cod. civ., e la sua causa illecita ne determina l’invalidità ai sensi degli articoli 1343 e 1418 cod. civ.
27 novembre 2015
Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com