Trib. Torino, 4 novembre 2010 (leggi la sentenza per esteso)
Il Tribunale ordinario di Torino:
– rilevando che la parte attrice avesse rinunciato alla richiesta di CTU e all’ordine di esibizione, ritenuti già inammissibili;
– rilevando che fossero considerabili come rilevanti e ammissibili alcuni capi della memoria presentata dalla parte attorea;
– rilevando che fossero considerabili come rilevanti e ammissibili alcuni capi della memoria presentata dalla parte convenuta;
– rilevando che i capi attorei non fossero suscettibili di determinare la confessione di un teste, legale rappresentante di una banca, la qual cosa, di conseguenza comportava inammissibilità dell’interrogatorio;
ha ritenuto ammissibili le prove per testi in materia diretta e contraria, nei limiti delle motivazioni, invitando la parte attrice a depositare copia uso ufficio della terza memoria ex art. 183 co.6.
La funzione dell’interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte e condizione necessaria per il raggiungimento, almeno ipotetico, di detto scopo è che la parte conosca i fatti di causa. Deve quindi escludersi l’ammissibilità dell’istanza con la quale si chiede di dar luogo all’escussione del legale rappresentante di una persona giuridica, allorché i capitoli formulati non siano idonei a suscitare la confessione di quest’ultimo.
(Stefano Flagiello – s.flagiello@lascalaw.com)